Art. 3.
(Requisiti).

      1. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 3, definiscono i requisiti necessari ai fini del rilascio dell'attestazione di competenza. I predetti requisiti sono oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione istituita presso il Ministero delle attività produttive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.